Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 24 maggio 2025, il quadro normativo sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro cambia profondamente. Il sistema formativo viene aggiornato nei contenuti, nelle durate e nelle modalità di erogazione, con l’obiettivo di renderlo più coerente, uniforme, e centrato sulla reale prevenzione.
Tra le principali novità, viene abolita la deroga che consentiva di formare i lavoratori entro 60 giorni dall’assunzione: ora la formazione deve essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Si introduce inoltre l’obbligo di redigere e conservare un vero e proprio fascicolo del corso, contenente progetto formativo, registri, test e verbali, per almeno 10 anni.
Altro elemento rivoluzionario è la previsione di un repertorio nazionale dei formatori qualificati (in fase di istituzione), e l’obbligo per il datore di lavoro di verificare l’efficacia della formazione anche durante l’attività lavorativa, non solo tramite test finali.
È prevista una clausola di salvaguardia per le Regioni che abbiano già adottato normative più favorevoli, e un periodo transitorio di 12 mesi per consentire alle organizzazioni di adeguarsi.
Tutti i corsi svolti secondo l’Accordo del 2011 restano validi e riconosciuti, ma alcune figure — come i preposti formati da oltre due anni — dovranno aggiornarsi entro il 24 maggio 2026.
In questo articolo analizziamo le principali novità introdotte, comparandole con il precedente Accordo del 21 dicembre 2011. L’articolo è pensato per aziende, consulenti, RSPP, formatori e lavoratori che desiderano comprendere con chiarezza cosa cambia e come adeguarsi al nuovo quadro normativo.
Le novità chiave del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
Contenuti formativi: cosa cambia
Il nuovo Accordo introduce un aggiornamento sostanziale anche nei contenuti minimi obbligatori della formazione. Ogni modulo (generale, specifico, integrativo) deve:
- essere coerente con i rischi realmente presenti nel luogo di lavoro;
- includere riferimenti aggiornati alla normativa vigente, compresi i recenti aggiornamenti del D.Lgs. 81/08;
- integrare esempi pratici, casi aziendali e analisi contestuali che favoriscano l’apprendimento attivo;
- sviluppare la cultura della prevenzione attraverso la promozione di comportamenti sicuri, il riconoscimento dei pericoli e la gestione delle emergenze;
- fornire indicazioni sui dispositivi di protezione individuale (DPI), loro uso corretto, manutenzione e limiti;
- contenere un modulo obbligatorio sulla valutazione dei rischi, con focus sul ruolo delle figure aziendali coinvolte (datore di lavoro, RSPP, preposti, ecc.).
Inoltre:
- Per i preposti, è previsto un focus rinforzato su vigilanza operativa, gestione del personale e comunicazione del rischio.
- Per i dirigenti, vengono valorizzati i temi della responsabilità organizzativa e della delega di funzioni.
Questi contenuti devono essere calibrati sulla base del livello di rischio dell’attività e aggiornati ogni volta che mutano le condizioni operative o normative dell’azienda.
Requisiti dei soggetti e chi può erogare la formazione
Chi sono i soggetti autorizzati
L’Allegato A definisce puntualmente chi può erogare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I soggetti autorizzati sono:
- Regioni e Province autonome
- INAIL
- Istituti scolastici di ogni ordine e grado
- Università pubbliche e private
- Organismi paritetici
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- Enti di formazione accreditati secondo le normative regionali
- Aziende, esclusivamente per la formazione dei propri lavoratori, purché dotate di strutture e competenze adeguate
Tutti i soggetti devono possedere requisiti tecnico-organizzativi adeguati, come sedi idonee, personale amministrativo, sistemi di tracciamento digitale, e devono garantire:
- Registro delle presenze cartaceo o digitale
- Verifica dell’apprendimento
- Conservazione della documentazione per almeno 10 anni
Qualificazione dei docenti
I formatori devono possedere almeno 24 ore di formazione in didattica per adulti (andragogia), esperienza triennale documentata nel settore di riferimento, e aggiornamento biennale di almeno 8 ore. È prevista la verifica delle competenze attraverso audit o valutazioni interne.
Metodologie didattiche
Viene promossa una didattica attiva, fondata su metodi partecipativi, studi di caso, simulazioni, problem solving e role play. La semplice lezione frontale è ammessa solo se integrata da metodologie interattive. È fortemente incoraggiata l’analisi di casi aziendali concreti.
Durata dei corsi più uniforme e aggiornata
Il nuovo Accordo ridefinisce la durata minima dei corsi, distinguendo in modo chiaro i livelli di rischio e le esigenze delle varie figure professionali. Particolare attenzione è posta ai preposti, per cui la formazione è potenziata e aggiornata ogni due anni.
Modalità di erogazione più flessibili ma regolate
Videoconferenza Sincrona (VSC): cosa prevede l’Accordo
La videoconferenza sincrona è equiparata alla formazione in presenza, ma solo se rispetta i criteri dell’Allegato A (punto 6.2.2):
- Interazione in tempo reale tra docente e discenti (con possibilità di domande, risposte e attività interattive);
- Verifica dell’identità del partecipante durante tutta la durata del corso (mediante login autenticato, webcam, credenziali nominali);
- Tracciabilità garantita tramite registrazione dei log di accesso e partecipazione, conservati per almeno 10 anni;
- Registrazione delle sessioni disponibile su richiesta per gli organi di controllo.
Queste condizioni mirano a garantire qualità e trasparenza anche nella formazione a distanza, equiparandola di fatto a quella svolta in aula.
La videoconferenza sincrona è formalmente equiparata alla formazione in presenza, ma solo se garantisce interazione costante e verifica dell’identità. L’e-learning è consentito per moduli teorici e normativi, ma vietato per i preposti e le esercitazioni pratiche.
Registro delle presenze e tracciabilità digitale
Come funziona il registro elettronico
Ogni attività formativa deve essere accompagnata da un registro delle presenze che attesti la partecipazione di ciascun discente. Questo registro può essere cartaceo o digitale, ma in entrambi i casi deve riportare:
- il titolo del corso,
- l’elenco nominativo dei partecipanti,
- la firma (o validazione digitale) di presenza per ogni sessione,
- l’orario di svolgimento,
- la firma del docente o del responsabile della formazione.
Nel caso del registro elettronico, è obbligatorio l’uso di sistemi di identificazione sicura come firme elettroniche avanzate, OTP, oppure accessi autenticati tramite piattaforme conformi. (Allegato A, punto 6.3)
Obblighi di conservazione e verifica
Secondo l’Allegato A:
- Il registro deve essere conservato per almeno 10 anni, in modo da garantirne la disponibilità in caso di controlli da parte degli enti ispettivi.
- Per la formazione a distanza (videoconferenza o e-learning), i soggetti formatori devono conservare anche:
- i log di accesso e partecipazione (con data, orario di connessione, durata, utente);
- l’eventuale registrazione integrale delle sessioni formative su richiesta delle autorità competenti (Allegato A, punto 6.4);
- i risultati dei test di verifica dell’apprendimento su supporto digitale (Allegato A, punto 6.5).
Questi elementi costituiscono prova dell’effettiva partecipazione e dell’efficacia del percorso formativo, e sono indispensabili per la validazione degli attestati finali. In caso di carenza documentale, l’attività formativa può essere considerata nulla ai fini normativi.. Per la formazione a distanza, devono essere conservati i log di accesso e partecipazione, e predisposta una registrazione delle sessioni su richiesta degli enti di controllo.
Tabella comparativa : nuovo vs vecchio Accordo
Figura/Formazione | Durata (2011) | Durata Nuovo 2025 | Modalità (2011) | Modalità Nuovo 2025 | Aggiornamento (2011) | Aggiornamento 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lavoratori – Generale | 4h | 4h | Anche e-learning | E-learning ammesso | 6h ogni 5 anni | Invariato |
Lavoratori – Specifica (Basso) | 4h | 4h | Anche e-learning | E-learning ammesso | 6h ogni 5 anni | Invariato |
Lavoratori – Specifica (Medio) | 8h | 8h | Presenza/videoconf. | Idem | 6h ogni 5 anni | Invariato |
Lavoratori – Specifica (Alto) | 12h | 12h | Solo presenza | Presenza/videoconf. | 6h ogni 5 anni | Invariato |
Preposti | 8h (5+3 esercit.) | 12h | Solo presenza | Solo presenza/videoconf. | 6h ogni 5 anni | 6h ogni 2 anni |
Dirigenti | 16h | 12h (+6h cantieri) | Presenza/e-learning | Tutte consentite | 6h ogni 5 anni | Invariato |
Datori di lavoro RSPP | 16-48h (in base al rischio) | 8h base + 12-16h integrativi | Solo presenza | Presenza/videoconf. | 6h ogni 5 anni | 8h ogni 5 anni |
RSPP/ASPP | 28h (A), 48h (B), 24h (C) | Idem | A: e-learning; B-C: presenza | A: e-learning/videoconf.; B-C: presenza/videoconf. | RSPP: 40h, ASPP: 20h ogni 5 anni | Invariato |
CSP/CSE | 120h | Idem | Modulo giuridico in e-learning | Idem | 40h ogni 5 anni | Invariato |
Ambienti confinati | Variabile | 4h teorico + 8h pratico | Non uniformata | Teoria videoconf., pratica in presenza | Non definito | 4h pratica ogni 5 anni |
Uso attrezzature | 8-10h | 4h teorico + 6-7h pratico | Solo presenza | Solo presenza | Ogni 5 anni, variabile | Invariato |
Scadenze e adempimenti per i datori di lavoro
Il nuovo Accordo introduce precise scadenze per l’adeguamento della formazione, con particolare attenzione ai datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP:
- I datori di lavoro che non hanno ancora adempiuto all’obbligo formativo previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 81/08 devono completare la formazione entro e non oltre il 24 maggio 2027.
- La formazione integrativa per i datori di lavoro RSPP viene ridefinita: 8 ore di modulo base più 12, 16 o 20 ore a seconda del livello di rischio dell’azienda.
- La modalità formativa può essere svolta anche in videoconferenza sincrona, ma devono essere rispettati i requisiti di interazione, tracciabilità e verifica dell’identità.
Per le aziende è quindi fondamentale pianificare con urgenza gli aggiornamenti dei percorsi formativi interni e verificare che:
- il datore di lavoro risulti effettivamente formato secondo il nuovo schema;
- siano rispettate le tempistiche entro la scadenza stabilita;
- sia documentata correttamente la partecipazione, anche in modalità digitale.
Crediti per formazione pregressa e riconoscimenti
Il nuovo Accordo riconosce la validità della formazione pregressa erogata in conformità alle norme precedenti, a condizione che siano stati rispettati i requisiti previsti al momento dell’erogazione. Tuttavia, le aziende devono tenere conto che:
- Gli aggiornamenti periodici introdotti dal nuovo Accordo sono obbligatori anche per chi ha già frequentato corsi conformi al vecchio schema.
- Non sono previsti “crediti” che esentino dagli obblighi aggiornati, ma è ammessa una continuità formativa con eventuale integrazione di contenuti e ore.
- In particolare, preposti e datori di lavoro RSPP dovranno integrare la formazione già ricevuta con i nuovi contenuti e durate, per conformarsi al nuovo standard.
Novità significative e impatti concreti
Maggiore enfasi sui preposti
Il rafforzamento della formazione obbligatoria e l’introduzione dell’aggiornamento biennale evidenziano la centralità del ruolo del preposto nella prevenzione aziendale. Le aziende devono pianificare una formazione strutturata e continuativa per questa figura chiave.
Digitalizzazione e tracciabilità: tutti i requisiti tecnici (riferimenti: Allegato A, punti 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 6.5)
Il nuovo Accordo introduce una svolta digitale obbligatoria per l’intero processo formativo. I soggetti formatori devono adottare infrastrutture IT in grado di garantire:
- Sistemi di gestione delle presenze digitali: firme elettroniche avanzate (FEA), OTP (one-time password) o login autenticati per i registri online (Allegato A, punto 6.3);: firme elettroniche avanzate (FEA), OTP (one-time password) o login autenticati per i registri online;
- Piattaforme di e-learning e videoconferenza conformi: devono garantire l’interazione, la tracciabilità dei tempi di fruizione e la verifica dell’identità del discente (Allegato A, punti 6.2.1 e 6.2.2);: che prevedano verifica dell’identità, tracciamento automatico del tempo di connessione, interazione verificabile (chat, microfono, Q&A);
- Log di accesso: memorizzati per ogni partecipante con data, ora e durata della partecipazione; conservazione minima obbligatoria di 10 anni (Allegato A, punto 6.5);: per ogni partecipante, con data, ora e durata della partecipazione, memorizzati e archiviati per almeno 10 anni;
- Backup e sicurezza dei dati: conformità alle norme sulla privacy e sul trattamento dei dati (GDPR), compresa la crittografia dei contenuti e l’accesso limitato agli archivi formativi;
- Registrazione delle sessioni: prevista per tutti i corsi in videoconferenza e da conservare a disposizione degli organi di controllo (Allegato A, punto 6.4);: prevista per tutti i corsi in videoconferenza, a disposizione degli organi ispettivi su richiesta;
- Tracciamento della valutazione: risultati dei test finali da conservare su supporto digitale, con possibilità di verifica a fini ispettivi (Allegato A, punto 6.5);: conservazione dei risultati dei test di apprendimento su supporto digitale, con possibilità di estrazione a fini ispettivi.
Inoltre, per ogni attestato rilasciato deve essere previsto un codice identificativo univoco che consenta la verifica immediata della validità tramite il sistema informatico dell’ente formatore. Questo processo semplifica i controlli e favorisce una maggiore trasparenza nella gestione della formazione. (log, registri elettronici, registrazione sessioni) spinge verso una gestione documentale più evoluta. È un passo avanti per le realtà strutturate, ma richiede investimenti e aggiornamenti tecnologici, soprattutto per PMI e microimprese.
Qualificazione dei formatori
L’introduzione dell’obbligo di formazione in andragogia, unita alla verifica periodica delle competenze, rappresenta una garanzia ulteriore sulla qualità dell’insegnamento. I formatori dovranno pianificare aggiornamenti professionali e curare la tracciabilità delle esperienze.
Sanzioni per inadempienza
L’Accordo non introduce nuove sanzioni ma specifica che l’inadempienza agli obblighi formativi ricade sotto il regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 81/08, articoli 55 e seguenti.
Domande frequenti
Chi può erogare la formazione obbligatoria secondo il nuovo Accordo?
Possono farlo Regioni, INAIL, Università, Scuole, Organismi paritetici, Associazioni sindacali rappresentative, enti accreditati regionalmente e le aziende per i propri lavoratori, se in possesso dei requisiti previsti (Allegato A).
Quali sono i requisiti tecnici per le piattaforme di e-learning e videoconferenza?
Devono assicurare: verifica dell’identità, tracciabilità della partecipazione, registrazione dei log di accesso, test intermedi e finali, interazione in tempo reale. (Allegato A, punti 6.2.1 e 6.2.2)
Quali sono le nuove durate dei corsi per preposti e dirigenti?
I preposti devono ora seguire un corso di 12 ore (in presenza o videoconferenza) con aggiornamento ogni 2 anni. I dirigenti mantengono 12 ore + 6 ore opzionali per i cantieri, aggiornamento ogni 5 anni.
Come si gestisce il registro delle presenze digitale?
Può essere elettronico con autenticazione via credenziali, firma digitale o OTP. I dati devono essere conservati per almeno 10 anni (Allegato A, punto 6.3).
Quali sono le scadenze per l’adeguamento ai nuovi obblighi formativi?
Tutti i datori di lavoro RSPP devono completare la formazione o l’integrazione entro il 24 maggio 2027.
Cosa succede se non si rispettano i nuovi obblighi formativi?
Si applicano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 81/08: ammende o, nei casi più gravi, arresto per il datore di lavoro o i dirigenti responsabili (art. 55 e seguenti).
Per consultare il testo ufficiale dell’Accordo Stato-Regioni 2025, visita il portale normativo della Gazzetta Ufficiale.