[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][fusion_text]Come già anticipato in un precedente articolo, la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 37-45) ha introdotto alcune agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale a decorrere dall’esercizio 2015. In particolare attraverso uno strumento chiamato Patent Box, lo Stato italiano, sulla scia di quanto hanno già attuato altri paesi europei, sta cercando di attrarre investimenti nella valorizzazione del capitale immateriale, dei marchi e dei modelli industriali.
patent=brevétto s. m. [dal fr. brevet, dim. di brief «breve»]
Documento, rilasciato da apposito ufficio, che riconosce il diritto esclusivo di attuare e disporre di una invenzione industriale, di un marchio d’impresa, di un modello di utilità o ornamentale
A tal proposito il 10 novembre 2015 con provvedimento n. 144042, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali” che serve ad escludere dalla tassazione una quota percentuale del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali.
Ai sensi dell’art. 6 del “Decreto Patent box” si intendono beni immateriali:
- software protetto da copyright
- brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori
- marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione
- disegni e modelli, giuridicamente tutelabili
- informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili
Tale opzione, valida per cinque periodi di imposta oltre ad essere irrevocabile e rinnovabile, va comunicata all’Agenzia delle entrate per i due periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, attraverso la trasmissione del modello in via telematica (utilizzando il software PATENT_BOX), direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. A decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’opzione dovrà essere comunicata nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce. Costituisce prova della comunicazione la ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate.
Il Modulo per esercitare l’opzione è composto di 5 sezioni:
- informativa sul trattamento dei dati personali (pagina 1)
- dati anagrafici del soggetto che esercita l’opzione
- dati dell’eventuale rappresentante firmatario
- firma
- l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione
Possono optare per il regime opzionale, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 8 del decreto Patent box, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, ovvero:
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
- i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione delle società semplici;
- i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali.
Va ricordato infine un caso particolare di applicazione del decreto. Qualora due o più beni appartenenti ad un medesimo soggetto fossero collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, nell’ambito delle singole tipologie dei beni immateriali di cui sopra, e se l’efficacia del prodotto (o del processo) fosse subordinata all’uso congiunto degli stessi, tali beni immateriali costituirebbero un solo bene immateriale ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto.[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]