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Massimiliano Vurro

12 novità per le startup innovative italiane nel 2015

Le principali novità per le start-up italiane introdotte dal D.L. n. 3/2015 convertito in Legge n. 33/2015 in vigore dal 26-03-2015, il decreto “Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo” pubblicato in G.U. Serie Generale n.174 del 29-7-2015 e la recente firma del decreto interministeriale  “Patent Box”(in attesa di in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate).  a cui è seguito  il 10 novembre 2015 il provvedimento n. 144042 dell’Agenzia delle Entrate che ha approvato il modelloOpzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali”.

1.Ridefinizione dei requisiti

Nell’autunno del 2012 il Governo Italiano ha adottato una normativa per sostenere la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione: le startup innovative. Queste imprese godono di benefici nel caso soddisfino alcuni requisiti e si iscrivano alla sezione speciale del registro delle imprese.

L’art. 25, comma 2, del DL 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012 definisce la start-up innovativa come una

società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione

Vi rientrano, pertanto, sia le srl (compresa la nuova forma di srl semplificata o a capitale ridotto), sia le spa, le sapa, sia le società cooperative.

La società per essere definita start-up deve possedere i seguenti requisiti:

• la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi; (requisito soppresso dal d.l. n. 76/2013);

• la società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi (modificato dal d.l. 3/2015);

• è residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia (modificato dal d.l. 3/2015);

• il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;

• non deve distribuire o aver distribuito utili;

• deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

• non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

1. sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione; (percentuale ridotta al 15% con d.l. n. 76/2013);

2. impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 270/2004 (così integrato con d.l. n. 76/2013);

3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa. (così integrato con d.l. n. 76/2013).

2.Pubblicità

Le società già costituite per essere considerate start-up innovative, devono presentare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge, tramite autocertificazione del legale rappresentante attestare il possesso dei requisiti di legge.

Viene istituita un’apposita sezione del Registro delle imprese con l’iscrizione obbligatoria per le start-up innovative al fine di poter usufruire dei benefici introdotti dalla normativa e nel contempo garantire la massima pubblicità e trasparenza.

3. Deroghe al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio

Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di “governance” tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., sono introdotte le seguenti facoltà:

• facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo.

• facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di S.R.L. istituti ammessi solo nelle S.p.A., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi;

• facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di S.R.L., consentendo di facilitarne l’accesso al capitale indipendentemente dalla forma giuridica prescelta;

• facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity).

• facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.

4. Esenzione da imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale

La start-up innovativa e l’incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale. L’esenzione e’ dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.

5. Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incubatore certificato

Viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese startup innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad esempio attraverso l’assegnazione di stock options al personale dipendente o ai collaboratori di un’impresa startup.

6. Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo

Con l’art. 1, comma 35 della Legge di Stabilità 2015 è riscritta la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo introdotto dal Decreto “Destinazione Italia”, differendo la sua operatività al 2015 ma contemporaneamente dilatandone il periodo di fruizione fino all’anno 2019. Il credito d’imposta è riconosciuto a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario. Il credito è nella misura del 25% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media delle spese maturate nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, solo se in ciascuno dei periodi d’imposta siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno 30.000 euro mentre il beneficio massimo annuale è ammesso fino a 5 milioni di euro per ciascun soggetto.

Il beneficio fiscale raggiunge il 50% per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi a:

assunzione di personale altamente qualificato (in possesso di un dottorato di ricerca o di una laurea magistrale, dipendente o con contratto di collaborazione, compresi esercenti arti e professioni con esclusione delle mansioni commerciali ed amministrative);

– costi di ricerca svolta in collaborazione con università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le startup innovative.

Il decreto che rende operativo il credito d’imposta sulle spese in ricerca e sviluppo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.174 del 29-7-2015

7. Patent Box

Il Patent Box rappresenta una potente misura di attrazione di investimenti nella valorizzazione del capitale immateriale, dei marchi e dei modelli industriali. La Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 37-45) ha introdotto agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale a decorrere dall’esercizio 2015, consentendo in via opzionale a società di persone, società di capitali di escludere dalla tassazione una quota percentuale del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali  ovvero software con copyright – escluse le banche dati-, opere dell’ingegno, formule, processi, brevetti industriali, marchi d’impresa.

8. Incentivi all’investimento in start-up innovative

Per rafforzare la crescita e la propensione all’investimento in imprese startup innovative, è fondamentale cercare di creare un clima favorevole al loro sviluppo aumentando la loro capacità di attrazione dei capitali privati, anche grazie alla leva fiscale. Si è stabilito pertanto che è consentito alle persone fisiche e giuridiche rispettivamente di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in imprese startup innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati.

In particolare per le persone fisiche con detrazioni Irpef del 19% e per le giuridiche con deduzioni dell’imponibile Ires del 20% per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.

Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in startup.

Il beneficio fiscale è maggiore se l’investimento riguarda le startup a vocazione sociale e quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (allegato del decreto 30 gennaio 2014 sugli incentivi fiscali in cui si elencano i codici Ateco che qualificano questa tipologia di startup): detrazioni Irpef al 25% e deduzioni dall’imponibile Ires al 27%. L’utilizzo del beneficio per l’anno 2016 è sottoposto alla preventiva autorizzazione da parte dell’autorità comunitaria.

9. Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online (Equity)

Viene introdotta un’apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding).

Per quanto riguarda l’accesso al credito, le startup potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.

10. Sostegno all’internazionalizzazione

Vengono incluse anche le imprese startup innovative operanti in Italia tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia: assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, eventuale ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali e attività volta a favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

11. Gestione della crisi nell’impresa startup innovativa e attività di controllo

L’intervento disciplina il fenomeno della crisi aziendale delle startup innovative, tenendo conto dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello d’innovazione. Dato l’elevato tasso di mortalità fisiologica delle startup si vuole indurre l’imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell’iniziativa. La scelta è quella di sottrarre le startup alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili che non prevede la perdita di capacità dell’imprenditore ma la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.

Per facilitare l’avvio di startup si prevede che, una volta decorsi dodici mesi dall’iscrizione nel Registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria, i dati relativi ai relativi soci non siano più accessibili al pubblico ma esclusivamente all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza.

12. Atti costitutivi – Costi Notarili

L’atto costitutivo e le successive modifiche societarie riguardanti la startup innovativa potranno continuare ad essere redatti per atto pubblico, ma anche per atto sottoscritto con firma digitale. Questo significa che tali procedure potranno avvenire anche senza la firma del notaio, ma con una firma elettronica attraverso un modello standardizzato messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico (Art. 4, comma 10 bis decreto legge 3/2015).