
Il provvedimento entra in vigore il 06 marzo 2010.
1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all’allegato I del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti.
2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all’articolo 10 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
4. Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all’allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di conformità di cui all’allegato II è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
6. Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero dello sviluppo economico.
Si sottolinea che ai sensi dell’art. 19 comma 2 gli organismi già notificati ai sensi della direttiva 89/392/CEE e successive modificazioni, codificata dalla direttiva 98/37/CE, recepite con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, devono chiedere al Ministero dello sviluppo economico la conferma della validità della loro notifica, nel rispetto di quanto contenuto nell’articolo 11, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 4 del medesimo articolo 11. Decorso tale termine, in mancanza della domanda di conferma, le autorizzazioni si intendono decadute. Alla decisione sulla domanda di conferma della notifica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 3.
Massimiliano Vurro
- implementare nuovi standard nel sistema organizzativo, creare la visione e la direzione di un'azienda;
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- co-progettare prodotti e servizi (a forte matrice trasformativa) definendone input-output e livelli di innovazione;
- elaborare previsioni, budget, analisi di bilancio approfondite ed usare dati strutturati;
- valutare nuove strategie e risultati "a mercato".
Ho lavorato sia come direttore che come consulente di prodotto-processo in diversi settori (meccanico, chimico, medico, finanziario, e-learning, costruzioni, broadcasting TV) con particolare attenzione al rapporto tra cambiamento organizzativo, persone e innovazione.
Nel 2008, ho fondato Ecotp, società di consulenza ingegneristica specializzata in elettronica di consumo e tecnologie trasformative digitali.
Nel 2010 ho assunto la cattedra di "Normazione industriale e ingegnerizzazione" in qualità di professore a contratto presso il Politecnico di Torino.
Adoro imparare costantemente da tutto e da tutti per migliorare il presente e il futuro delle persone e dell'ambiente.
Mi interesso di decentralizzazione come fenomeno sociale e monetario e di tecnologie esponenziali (A.I., Machine Learning, Deep Learning).
Guitar player, avido lettore.
Innovazione e rispetto per gli altri sono sempre al centro dei miei pensieri!
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