Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici può contribuire in maniera significativa all’efficienza energetica del trasporto stradale e quindi alla riduzione delle emissioni.
Il regolamento si applica alle seguenti classi di pneumatici:
classe C1: pneumatici progettati principalmente per i veicoli delle categorie M1 , N1, O1 e O2;
classe C2: pneumatici progettati principalmente per i veicoli delle categorie M2 , M3 ,N, O3 e O4 con indice di capacità di carico, montaggio singolo minore/uguale a 121 e codice di velocità «N»;
classe C3: pneumatici progettati principalmente per i veicoli delle categorie M2 , M3 ,N, O3 e O4 con uno dei seguenti indici di capacità di carico:
- indice capacità di carico, montaggio singolo minore/uguale a 121 e codice di velocità minore/uguale «M»;
- indice capacità di carico, montaggio singolo maggiore/uguale a 122.
- pneumatici ricostruiti;
- pneumatici da fuori strada professionali;
- pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1o ottobre 1990;
- ai pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T, cioè quelli destinati a un uso temporaneo a una pressione più elevata di quella ammessa per pneumatici standard e rinforzati;
- ai pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;
- ai pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;
- ai pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati;
- ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche.
Obblighi dei fornitori
I fornitori devono garantire che i pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai distributori o agli utenti finali rechino nel battistrada del pneumatico, un autoadesivo indicante:
- la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante
- la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento
- laddove applicabile, la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato
I fornitori dovranno inoltre mettere a disposizione sul loro sito web quanto segue:
- un link alla pagina web della Commissione dedicata al regolamento;
- una spiegazione dei pittogrammi stampati sull’etichetta;
- una dichiarazione che metta in rilievo il fatto che un effettivo risparmio di carburante e la sicurezza stradale dipendono fortemente dal comportamento dei conducenti, in particolare:
- una guida compatibile con l’ambiente può ridurre notevolmente il consumo di carburante;
- la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolarmente per ottimizzare l’aderenza sul bagnato e il risparmio di carburante;
- occorre sempre rispettare rigorosamente le distanze di sicurezza.
Il regolamento si applica dal 1° novembre 2012.
Scrivi un commento